14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3064 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Nel caso di conflitto reale positivo di competenza fra due tribunali, che abbiano entrambi dichiarato il fallimento dello stesso imprenditore, in difetto della denunzia ex officio del conflitto e dell’attivazione del conseguente rimedio di cui all’art. 45 c.p.c., è ammissibile la esperibilità del regolamento facoltativo di competenza da parte di ciascuno dei curatori del fallimento dichiarato dai tribunali in conflitto, stante l’evidente interesse dei creditori all’unicità della procedura, anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dell’art. 47 c.p.c., dovendosi coordinare questa disposizione con i particolari principi del sistema fallimentare e sopra tutto con quello fondamentale e prevalente dell’unitarietà della procedura concorsuale.
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