Cass. civ. n. 3731 del 30 maggio 1983
Testo massima n. 1
Il pretore, allorché ritenga che la causa non rientri nella sua competenza di giudice del lavoro, può rimettere gli atti con ordinanza al giudice competente, a norma dell'art. 427 c.p.c., solo se non siano sorte tra le parti contestazioni sulla competenza, in presenza delle quali, invece, deve, ai sensi dell'art. 420, quarto comma, c.p.c., pronunciarsi con sentenza.
Testo massima n. 2
L'ordinanza con cui il pretore, ritenuto che la controversia esula dalla sua competenza di giudice del lavoro e non rientra nei limiti della sua ordinaria competenza per valore, rimette le parti davanti al giudice competente, a norma dell'art. 427 c.p.c. ha contenuto sostanziale e natura decisoria tipica di una vera e propria sentenza sulla competenza e, pertanto, può dar luogo a richiesta d'ufficio di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c.