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Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17663 del 2 settembre 2004

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17663 del 2 settembre 2004

Testo massima n. 1

È ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio, anche con riguardo a materie attribuite alla competenza del giudice di pace, atteso che l’art. 46 c.p.c., nel disporre che gli «artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace», ha escluso solo il regolamento ad istanza di parte e fatto salvo quello d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 dello stesso codice.

Testo massima n. 2

In tema di competenza per connessione, quando il secondo giudice, innanzi al quale le parti abbiano riassunto il giudizio a seguito dell’indicazione del giudice previamente adito, escluda il rapporto di connessione tra tutti od alcuni dei capi di domanda proposti innanzi a sé e ritenga, a sua volta, la propria incompetenza per materia a decidere dei detti capi di domanda non connessi, si determina un conflitto virtuale negativo di competenza. [ Fattispecie relativa a ipotizzata connessione fra domande proposte davanti al giudice di pace, previamente adito, e tribunale, ove erano pendenti altre domande relative a beni immobili ].

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