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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3730 del 28 marzo 2000

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3730 del 28 marzo 2000

Testo massima n. 1

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora a seguito della domanda riconvenzionale dell’opponente il Giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza per valore e rimesso l’intera causa al giudice superiore, questi può richiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del giudice primieramente adito comporta implicitamente la soluzione in senso negativo, della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

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