14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 16143 del 30 luglio 2015
Testo massima n. 1
In materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perché richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – nel testo introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 maggio 2005, 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c. solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza ].
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