14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 770 del 23 gennaio 2002
Testo massima n. 1
Allorché il giudice previamente adito, difettando di competenza per valore in ordine alla domanda principale, si ritenga incompetente per valore relativamente all’intero giudizio, pur essendo competente per materia in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio stesso dal convenuto, e rimetta l’intera causa al giudice superiore, questi può richiedere regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore comporta, implicitamente, la soluzione in senso negativo della questione relativa alla competenza funzionale inderogabile del giudice stesso, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
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