14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2309 del 5 marzo 1988
Testo massima n. 1
Qualora, intimato lo sfratto per finita locazione nei confronti della P.A., il pretore, all’esito della fase speciale, rimetta le parti davanti al tribunale per la decisione del merito ai sensi dell’art. 667 c.p.c., trovano applicazione le norme ordinarie sulla competenza, ivi compresa la disposizione prevista dall’art. 25 c.p.c. la quale — stabilendo che nelle cause concernenti un’amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente in via ordinaria — configura un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile, come tale rilevabile in ogni stato e grado del processo e quindi anche con istanza di regolamento di competenza proposta d’ufficio dal diverso tribunale cui la causa sia stata rimessa.
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