14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7208 del 5 agosto 1997
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di duplice dichiarazione di fallimento di una stessa persona fisica, ancorché nella qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, esclusa la possibilità dell’instaurarsi di due distinte procedure fallimentari, stante l’indefettibile esigenza dell’unicità delle attività liquidatorie, il relativo e reale conflitto positivo di competenza, denunciabile ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in applicazione analogica di tale norma, va risolto in favore del tribunale che per primo ebbe a dichiarare il fallimento, in applicazione del principio della prevenzione. Qualora tale criterio non possa operare, per essere state le due sentenze di fallimento depositate nella stessa data, è praticabile il criterio dell’attrazione da parte del fallimento di maggiore ampiezza.
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