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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 896 del 2 febbraio 1996

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 896 del 2 febbraio 1996

Testo massima n. 1

La sentenza con la quale il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza perché la domanda proposta con il ricorso eccede il limite per valore della sua competenza, rimettendo la causa al giudice ritenuto competente, non implica anche una pronuncia di incompetenza sull’accertamento delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, che è riservata alla competenza funzionale dell’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, comportando, al contrario, l’implicita pronuncia di nullità di tale decreto per l’incompetenza per valore del giudice che lo ha emesso ed, in quanto priva di una pronuncia negativa sulla competenza funzionale, non può essere oggetto della richiesta di ufficio, da parte del giudice al quale la causa è stata rimessa, di regolamento di competenza, che, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., può essere richiesto solo quando il giudice designato come competente affermi la competenza per materia, funzionale o per territorio inderogabile del giudice che si è ritenuto incompetente.

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