14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 656 del 23 gennaio 1999
Testo massima n. 1
La pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo costituisce conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, onde la causa che è rimessa al giudice dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario [ art. 645 secondo comma c.p.c. ], per cui il giudice davanti al quale è stata riassunta ex art. 50 c.p.c., non può sollevare d’ufficio un regolamento di competenza ex art. 45 stesso codice [ che se proposto deve essere dichiarato inammissibile ] non vertendosi in un’ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile.
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