14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 489 del 17 giugno 1996
Testo massima n. 1
Il giudice dinnanzi al quale la causa è stata riassunta ai sensi dell’art. 50 c.p.c., a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice preventivamente adito, ove si ritenga incompetente deve sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ma, qualora non provveda in tal senso, pronunziando invece a sua volta una sentenza di incompetenza, emette un provvedimento che contenendo una statuizione sulla sola competenza è impugnabile con il regolamento necessario ai sensi dell’art. 42 c.p.c. e non con l’appello. Ne deriva che il giudice innanzi al quale la suddetta pronunzia sia appellata deve limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del gravame, e non può, in particolare, «annullare» la sentenza di primo grado e proporre contestualmente il regolamento necessario di competenza, del quale, in tale ipotesi, va dichiarata l’inammissibilità, tenuto anche conto del rischio di conflitto di giudicati derivante dalla possibilità di ricorso ordinario per cassazione contro la sopraindicata pronunzia di annullamento.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]