14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3378 del 7 marzo 2002
Testo massima n. 1
Il principio secondo il quale il conflitto di competenza previsto dall’art. 45 c.p.c. postula che, a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice, la causa venga riassunta nel termine di cui al successivo art. 50 stesso codice davanti al giudice indicato come competente [ così che, in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi alcuna translatio iudicii, e non essendo conseguentemente configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla competenza senza poter proporre regolamento d’ufficio che, se chiesto, deve essere dichiarato inammissibile ] non si applica tutte le volte in cui il giudice competente disponga di poteri di intervento d’ufficio [ nel senso che le norme di legge lo abilitino ad una pronuncia d’ufficio in termini di “iniziativa giudiziale del processo” e/o di “inizitiva giudiziale della pronuncia di merito”, secondo il disposto dell’art. 2907 c.c. ], e ciò perché la riassunzione del processo ad istanza di parte è una modalità strettamente connessa alla giurisdizione a domanda, onde essa non può essere ritenuta presupposto indefettibile del regolamento d’ufficio [ principio affermato in tema di regolamento di competenza d’ufficio richiesto con riferimento a procedimento riguardante un minore e suscettibile di applicazione delle norme di cui agli artt. 330 ss. c.c., in relazione alle quali erano da ritenersi sussistenti, in capo al tribunale dei minori, i poteri officiosi de quibus ].
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