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Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 195 del 4 marzo 1998

Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 195 del 4 marzo 1998

Testo massima n. 1

Per il disposto dell’art. 45 c.p.c. la proposizione del regolamento d’ufficio di competenza postula che emessa dal giudice adito in un determinato processo la pronuncia dichiarativa dell’incompetenza per materia e per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice competente, quest’ultimo deve ritenersi a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e deve asserire, quindi che la competenza, per ragione di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero a un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il [ secondo ] giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragione di valore.

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