14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1414 del 6 marzo 1982
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il conciliatore rigetta l’istanza di fissazione della data di esecuzione dello sfratto senza indicare altro giudice competente non costituisce un provvedimento declinatorio della competenza, ma una decisione di merito inidonea a determinare una situazione di conflitto di competenza. È, pertanto, inammissibile l’istanza d’ufficio per regolamento di competenza proposta dal pretore successivamente adito per difetto della duplice dichiarazione d’incompetenza da parte del giudice inizialmente adito e del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta.
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