Cass. civ. n. 8986 del 24 agosto 1995
Testo massima n. 1
Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare la propria eventuale incompetenza, avendo egli discrezionale facoltà di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza -se ritiene di essere a sua volta incompetente-, sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà.