17 Mar Articolo 43 Codice di procedura civile — Regolamento facoltativo di competenza
Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [ 277, 279 ] può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza [ disp. att. 187 ] oppure nei modi ordinari [ 323 ] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento [ 47 ].
Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza [ 133, 136, 325 ]; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48 [ disp. att. 187 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17028/2010
La sentenza con la quale il giudice decida il merito della causa senza motivare l’eccezione d’incompetenza proposta da una delle parti contiene una statuizione implicita di affermazione della propria competenza. Ne consegue che la parte la quale intenda impugnare tale decisione unicamente sotto il profilo della competenza, ha l’onere di proporre il regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., e non l’appello, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 22948/2007
Quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l’ammissibilità dell’appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l’appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l’ammissibilità dell’appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Corte di cassazione sarà investita ai sensi del n. 2 dell’art. 360 c.p.c., mentre se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l’appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza.
Cass. civ. n. 5477/2006
La pronuncia del giudice di appello che, decidendo nel merito, abbia altresì statuito — anche implicitamente — sulla questione di competenza, va impugnata con il rimedio del regolamento di competenza di cui all’art. 43 del codice di rito tutte le volte in cui la parte si limiti a contestare la sola decisione sulla competenza. L’eventuale ricorso per cassazione (erroneamente) proposto può, peraltro, convertirsi in istanza di regolamento purché risulti, in concreto, rispettato il termine di cui all’art. 47 del codice di procedura civile.
Cass. civ. n. 5425/2002
Ai sensi dell’art. 43 c.p.c., la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza insieme col merito della controversia può essere impugnata, in via alternativa, con l’istanza di regolamento facoltativo di competenza oppure nei modi ordinari, quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna anche quella sul merito.
Cass. civ. n. 6729/2000
In tema di regolamento facoltativo di competenza, la sospensione dei termini per la impugnazione ordinaria, prevista dall’art. 43, terzo comma, c.p.c., si applica in tutti quei casi in cui la Corte di cassazione venga investita da una istanza per regolamento di competenza e comunque decida sulla stessa definendo il giudizio; quindi nei casi non solo di sentenza di cassazione affermativa o declinatoria della competenza, ma anche di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e, per completezza e analogia, di improcedibilità o rinunzia, regolati rispettivamente dagli artt. 369 e 390 c.p.c.
Cass. civ. n. 2458/2000
Il regolamento facoltativo di competenza (ex art. 43 c.p.c.), proposto dalla parte nei confronti della sentenza del pretore del lavoro, che abbia deciso nel merito la causa affermando la propria competenza per materia (competenza che la parte allega essere invece del tribunale ordinario), rimane ammissibile — e deve essere deciso nel merito — anche allorché, nella pendenza del giudizio, sia intervenuta l’istituzione del giudice unico di primo grado atteso che l’art. 133 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, detta solo la regola della traslazione del giudizio in favore di tale giudice (prevedendo peraltro — come eccezione a tale regola — che le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto stesso siano definite dal pretore medesimo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data siano già state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione), mentre la nuova regola sulla competenza introdotta dall’art. 1 D.Lgs. n. 51/98 (che trasferisce le competenze del pretore al tribunale ordinario, quale giudice unico di primo grado) non ha efficacia retroattiva in deroga al generale canone (della perpetuatio jurisdictionis) dell’art. 5 c.p.c.
Cass. civ. n. 4825/1999
La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito, intesa l’espressione “merito” nell’ampio significato comprensivo di ogni questione diversa dalla competenza, è impugnabile ex art. 43 c.p.c. oltre che con il regolamento facoltativo di competenza con l’impugnazione ordinaria.
Cass. civ. n. 1933/1999
Qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l’appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall’art. 43 c.p.c., l’istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di Cassazione nei modi e termini di legge.
Cass. civ. n. 4924/1992
Qualora la pronunzia sulla competenza venga impugnata nei modi ordinari unitamente a quella sul merito, a norma dell’art. 43, primo comma c.p.c., ed il giudice dell’impugnazione, confermando sul punto la sentenza impugnata, si ritenga competente per materia, quale giudice di primo grado, su una delle domande gradatamente proposte dall’attore (come nell’ipotesi di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di cui all’art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, proposta in via subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno per illegittimità del provvedimento di espropriazione), lo stesso giudice, in esito al rigetto del gravame relativo alla domanda principale, deve pronunciare nel merito sulla domanda subordinata di sua competenza, purché ne sia stato richiesto dalla parte interessata con l’atto di impugnazione, senza che possa rilevare la decorrenza del termine per la riassunzione stabilito dall’art. 50 c.p.c., la quale resta esclusa in pendenza del giudizio di impugnazione.
Cass. civ. n. 4189/1985
La sentenza che, a fronte di una domanda proposta contro due convenuti per la loro condanna in solido, dichiari il difetto di legittimazione passiva dell’uno, integra una pronuncia anche «nel merito della causa», secondo la previsione dell’art. 43 c.p.c. (il quale include in tale nozione la decisione su questioni preliminari diverse dalla competenza e su questioni pregiudiziali), ed è pertanto impugnabile nei modi ordinari, in via alternativa con l’istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 1782/1984
Quando l’impugnazione della sentenza sia limitata alla pronunzia sulla competenza, il solo rimedio a tal fine esperibile è costituito ai sensi dell’art. 43 c.p.c., dal regolamento di competenza — anche se, oltre tale pronunzia, ne siano state rese contestualmente altre sul merito — e nel relativo procedimento non può essere proposto ricorso incidentale, giacché le parti cui è notificata l’istanza di regolamento hanno facoltà, a norma dell’art. 47, quinto comma, c.p.c., di depositare soltanto scritture difensive e documenti.
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