Cass. Sez. VI-lav. n. 11331 del 22 maggio 2014
Testo massima n. 1
La competenza per territorio a conoscere delle controversie previdenziali spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, è attuato l'accentramento delle posizioni previdenziali e dei relativi adempimenti contributivi, il quale, conseguentemente, diventa deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.
Testo massima n. 2
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013. (Regola competenza).