Avvocato.it

Articolo 444 Codice di procedura civile — Giudice competente

Articolo 444 Codice di procedura civile — Giudice competente

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore . Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 9373/2014

La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una “condicio iuris” dell’esercizio dell’azione, che deve essere verificata d’ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 28745/2011

In tema d’incompetenza per territorio inderogabile, l’onere della prova a carico dell’attore sussiste solo nei limiti in cui egli faccia riferimento a fori speciali, e non al residuale foro generale. Ne consegue che nella controversia previdenziale in cui il ricorrente sia residente all’estero e l’INPS resistente non abbia fornito la prova della previa residenza dell’assicurato nell’attuale territorio italiano, la competenza in primo grado spetta al Tribunale di Roma in applicazione del foro di sede dell’ente medesimo. (Nella specie la S.C. ha censurato la declaratoria d’incompetenza del giudice di merito che, con riferimento all’art. 444, primo comma, c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, aveva equiparato il trasferimento all’estero ivi previsto alla perdita di sovranità italiana su determinati territori).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 21354/2011

In tema di controversia pensionistica instaurata contro l’INPS da un soggetto residente all’estero, l’art. 444, primo comma, c.p.c., nella formulazione successiva alla legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede espressamente che la competenza sia del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento fuori del territorio nazionale. In difetto, non potendo procedersi ad applicazioni analogiche della previsione, la competenza va determinata ai sensi dell’art. 19 c.p.c. e attribuita al tribunale di Roma. (Nella specie la S.C. ha escluso potesse rilevare in senso contrario il fatto che l’attore fosse residente nel territorio croato che in passato faceva parte della circoscrizione del tribunale di Trieste).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3114/2009

La domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale( sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell’Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell’attore ai sensi dell’art. 444, primo comma, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l’ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall’art. 444, terzo comma, c.p.c. (Nella specie, il lavoratore, già dipendente dell’ex Banco di Napoli, aveva chiesto la determinazione della prestazione previdenziale a carico dell’apposito Fondo di solidarietà; la S.C., sul rilievo che il D.Lgs. n. 357 del 1990, nell’istituire una apposita gestione speciale presso l’INPS, aveva previsto che i trattamenti fossero erogati direttamente dal datore di lavoro “per conto dell’INPS”, ha ritenuto che l’estraneità dell’istituto previdenziale al giudizio comportasse la piena applicazione delle regole generali sulla competenza). * Per ufficio dell’ente, il quale, ai sensi dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza della Corte cost. n. 477 del 1991), rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell’impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell’impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 26745/2006

Il giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali — ai sensi dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. —, attinenti a questioni di rito e di merito, è il giudice del lavoro del luogo ove ha sede l’ufficio dell’ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa dei lavoratori, non potendo affermarsi la competenza di giudici diversi, ove l’opposizione sia proposta per motivi non di merito, sulla scorta del tenore letterale dell’art. 24, comma 6 del D.Lgs. n. 46 del 1999, sia per l’insussistenza di alcuna disposizione normativa che preveda una procedura di opposizione a cartella esattoriale, per ragioni non di merito, avanti a diverso giudice, sia in considerazione dell’unitarietà del giudizio di opposizione, quale emerge dalla previsione della chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario nei casi di opposizione proposta per ragioni anche di merito (art. 39, D.Lgs. n. 112 del 1999). (La S.C., regolando la competenza in controversia in cui il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica della cartella esattoriale, ha affermato, in applicazione del principio di cui in massima, la competenza per territorio del tribunale di Matera, sul presupposto che la cartella di pagamento opposta era stata emessa dall’ufficio Inps della città lucana e che a nulla rilevava che l’opposizione concernesse questioni non di merito).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2125/2005

La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi previdenziali del datore di lavoro nascenti da contratti collettivi, ai sensi dell’art. 444, primo comma, c.p.c., è del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l’attore.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 14863/2004

Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l’indennità di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell’art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro Spa Ferrovie dello Stato e non più dall’Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l’accertamento e l’ammontare dell’indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall’art. 413 c.p.c. e non in base a quello previsto dall’art. 444 primo comma.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 12576/2003

Le violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, sono solo quelle indicate dall’art. 35 legge n. 689 del 1981 (violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l’omesso o parziale versamento di contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione e che esclude il ricorso a criteri ontologici diversi (fattispecie in materia di regolamento di competenza).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9533/2003

L’art. 35, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui dispone che nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che applica una sanzione amministrativa per le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie si applicano le norme che disciplinano il processo del lavoro (tra le quali quella che disciplina la competenza per territorio) è norma di stretta interpretazione e non può essere esteso all’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro per le violazioni degli artt. 20 e 25, D.P.R. n. 1124 del 1965 concernenti le modalità di tenuta dei libri paga e matricola, che deve ritenersi quindi riservata alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ex art. 22, primo comma, legge n. 689 del 1981.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6619/2003

Ai sensi dell’art. 444, terzo comma c.p.c., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale riguardanti il mancato pagamento di contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall’art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di lavoro siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diverse sedi Inps, le relative opposizioni devono essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 15644/2001

La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, primo comma, c.p.c. (come modificato dall’art. 86 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi «dei datori di lavoro», prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al primo comma.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7108/2000

Ai sensi dell’art. 444, comma terzo, c.p.c., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente dove (a seguito di domanda, accolta dall’istituto previdenziale, del datore di lavoro che abbia più dipendenze) è attuato l’accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza. Consegue che in caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre tener conto — al fine della competenza per territorio — dell’accentramento suddetto ancorché il diritto alla ripetizione dell’indebito contributivo sia in ipotesi insorto prima di tale accentramento contributivo.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1941/2000

L’art. 444, comma primo c.p.c. (secondo cui, nel testo modificato dall’art. 86, lett. A D.Lgs. n. 51 del 1998, «le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore»), il quale rinviene il proprio fondamento nella duplice esigenza di far coincidere la competenza territoriale con il luogo di residenza del lavoratore e di avvicinare la controversia in fase giudiziale al luogo di trattazione in via amministrativa, deve essere interpretato nel senso che la competenza per territorio si determina sempre con riferimento al luogo di residenza del beneficiario indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1494/2000

La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c. è attribuita al «pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore» (e ora, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 istitutivo del giudice unico al tribunale in funzione del giudice del lavoro) che ha sede nel capoluogo della circoscrizione, in vista della tutela non solo del favor lavoratoris (attraverso il criterio della residenza dell’attore), ma anche dell’interesse dell’ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa. Tale competenza ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione expressis verbis ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una condicio iuris dell’esercizio dell’azione che deve essere verificata d’ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti non gravata sul punto da alcun onere probatorio.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6843/1996

In tema di competenza all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali, in virtù del richiamo fatto dall’art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al precedente articolo 18 e dell’ulteriore richiamo fatto da questo all’art. 17 della stessa legge, nonché in applicazione analogica dell’art. 444, comma terzo, c.p.c. — il quale deve essere interpretato nel senso che in caso di accentramento degli adempimenti contributivi competente per territorio è il pretore del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente dove è attuato l’accentramento, — nell’ipotesi di lavoratori dislocati in plurime dipendenze della medesima impresa e in relazione ai quali sia stato autorizzato (nella sede principale dell’azienda o in un’unica dipendenza) l’accentramento degli adempimenti contributivi previdenziali, territorialmente legittimato ad emanare l’ordinanza-ingiunzione è il direttore dell’ufficio Inps dotato di rappresentanza esterna e deputato per effetto dell’accentramento a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza, e non già il direttore degli uffici cui fanno capo le varie dipendenze.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4541/1996

Le controversie relative al diritto dei lavoratori, passati, in conseguenza della riforma sanitaria, dagli enti mutualistici soppressi alle Unità sanitarie locali, di ottenere, in occasione della conversione della indennità di fine rapporto maturata presso l’ente di provenienza in posizione contributiva presso l’Inadel (a cui è poi subentrato Inpdap) ai fini del relativo trattamento di fine rapporto, la restituzione della somma eccedente le esigenze di detta ricostruzione previdenziale, vanno qualificate come controversie previdenziali, poiché hanno ad oggetto contributi versati in eccedenza. Tuttavia ai fini della competenza territoriale non trova applicazione il terzo comma dell’art. 444, che prevede il foro dell’ufficio dell’ente previdenziale relativamente agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro (o, più in genere, dei soggetti tenuti al versamento dei contributi), ma il primo comma, che dà rilievo al foro della residenza del soggetto assicurato. Né, nel caso in cui sia convenuto in giudizio anche il Ministero del tesoro, rileva il foro erariale, la relativa normativa non trovando applicazione nei giudizi davanti ai pretori, ai sensi dell’art. 7, primo comma, R.D. n. 1611 del 1933. (Nella specie il lavoratore aveva chiesto la condanna in solido del Ministero del tesoro, Ufficio liquidazione degli enti soppressi, e dell’Inpdap al risarcimento del danno per il ritardato versamento della somma in eccedenza. La Corte regolatrice ha dichiarato competente il pretore della città — sede di tribunale — in cui risultava residente l’attore).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6327/1995

Il giudice competente per la domanda di pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili in relazione ad uno specifico rapporto di lavoro, va identificato — nel caso in cui manchi la prova dell’esistenza di una sede secondaria, filiale o dipendenza dell’azienda presso cui sia incardinato il rapporto — in relazione all’ufficio dell’ente previdenziale competente in riferimento alla sede principale, mentre è irrilevante l’eventuale accentramento in una dipendenza dell’azienda della posizione contributiva delle varie sedi e dipendenze.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9716/1993

Per ufficio dell’ente, il quale, ai sensi dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza della Corte cost. n. 477 del 1991), rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell’impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell’impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9050/1993

In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la norma dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. (secondo cui, «per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente») va interpretata estensivamente ed è perciò applicabile a tutte le controversie, fra i contribuenti (in particolare, datori di lavoro) e gli enti previdenziali, aventi per oggetto la materia previdenziale od assistenziale ed attinenti all’accertamento non solo degli obblighi ma anche dei diritti dei contribuenti medesimi; con la conseguenza che il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente opera anche riguardo alla controversia (fra datore di lavoro ed Inps) avente ad oggetto il rimborso (in favore del primo) delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori in cassa integrazione guadagni.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5552/1993

La disposizione dell’art. 444, terzo comma c.p.c. che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l’ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei datori di lavoro, trova applicazione in via estensiva, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti — tenuto conto della ratio della norma, diretta ad agevolare l’istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti — in tutte le controversie in cui si discuta degli obblighi contributivi gravanti non solo sui datori di lavoro e sui titolari di un rapporto di parasubordinazione, ma anche sui lavoratori autonomi, e pertanto anche nel giudizio relativo agli obblighi contributivi connessi all’iscrizione del lavoratore autonomo nella gestione commercianti.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11671/1990

La disposizione dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. — che, per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, prevede la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale — trova applicazione (indipendentemente dal fatto che tale ente sia attore o convenuto) anche nel caso in cui la controversia attenga ad obblighi contributivi di un soggetto — come una società cooperativa di lavoro, con riguardo alle prestazioni dei soci — non qualificabile come datore di lavoro in senso proprio, attesa la ratio del detto foro speciale e sussistendo anche in tal caso l’esigenza di favorire l’ente creditore e, indirettamente, il soggetto beneficiario del rapporto previdenziale, restando esclusa l’applicabilità del detto criterio di determinazione della competenza nei soli casi in cui il soggetto obbligato al pagamento dei contributi ed il beneficiario delle prestazioni previdenziali coincidano.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2843/1990

La controversia promossa per la restituzione di contributi di cui si assume l’indebito versamento, implicando necessariamente l’accertamento dell’esistenza (o meno) dell’obbligo contributivo, rientra fra le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro previste dal terzo comma dell’art. 444 c.p.c. e, pertanto, spetta alla competenza territoriale del giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale e, in caso di sua articolazione sul territorio nazionale, l’ufficio periferico investito di poteri di gestione esterna in relazione al rapporto contributivo in discussione, senza che al riguardo possa assumere rilievo il regolamento contabile delle modalità di pagamento. (Nella specie, concernente contributi le cui «cartelle» erano state emesse dall’ufficio provinciale S.C.A.U. di Trapani, la S.C. ha rilevato che l’operatività del criterio di collegamento di cui al terzo comma dell’art. 444 c.p.c. non era esclusa dalla circostanza che i successivi pagamenti fossero stati effettuati con c/c postale intestato al conto unico contributi agricoli unificati presso la filiale di Roma della Banca Nazionale del Lavoro).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1361/1990

La disposizione dell’art. 444, terzo comma, c.p.c., che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l’ente previdenziale a conoscere delle controversie relative ad obblighi contributivi dei «datori di lavoro», trova generale applicazione, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti, in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente dallo svolgimento di lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l’obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali come per le contribuzioni all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; con la conseguenza che solo il verificarsi di una tale coincidenza, in connessione allo svolgimento di attività lavorativa della suddetta natura, comporta l’operatività del foro di cui al primo comma della medesima norma, senza che ciò implichi dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., attesa la non omogeneità delle situazioni poste a confronto.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6091/1988

A norma del secondo comma dell’art. 444 c.p.c., la speciale competenza del pretore del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto d’iscrizione della nave riguarda solo le controversie che hanno per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione e alla pesca marittime. Pertanto, la competenza a conoscere la controversia riguardante l’indennità per riconosciuta inidoneità alla navigazione conseguente ad un pregresso stato di malattia va determinata ai sensi del primo comma dello stesso articolo, essendo stati implicitamente abrogati — per effetto della generale disciplina introdotta con l’art. 461 del codice di procedura civile del 1942 e quindi modificata con la legge n. 533 del 1973 — sia l’art. 57 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, richiamato dall’art. 28 del R.D.L. 23 settembre 1937 n. 1918 (sull’assicurazione contro le malattie della gente di mare), sia quest’ultima disposizione attuativa del detto richiamo.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 550/1987

La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso esercitata dall’Inail (ex art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell’infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall’istituto, è disciplinata — non già dal primo comma dell’art. 444 c.p.c. (che prevede la competenza del giudice che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore) — ma dal terzo comma della norma cit. (che contempla invece la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale), atteso che tale ultimo criterio è dettato per tutte le controversie che attengono all’adempimento (ovvero alle sanzioni per l’inadempimento) di qualsiasi obbligo del datore di lavoro nei confronti di enti previdenziali, e non già soltanto per le controversie che riguardino gli obblighi contributivi.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2540/1986

L’inderogabilità sia della competenza territoriale in ordine alle cause di lavoro, desumibile dall’ultimo comma dell’art. 413 c.p.c., sia dalla competenza territoriale in ordine alle controversie previdenziali (art. 444 c.p.c.), atteso che il rinvio operato dall’art. 442 c.p.c. riguarda anche l’art. 413 citato, comporta che, qualora la controversia di lavoro e quella previdenziale appartengano alla competenza territoriale di due pretori diversi, le due cause debbano essere distintamente trattate da detti giudici, essendo da escludere la possibilità di attrazione di una delle due controversie innanzi al giudice competente per l’altra.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze