14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9533 del 13 giugno 2003
Testo massima n. 1
L’art. 35, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui dispone che nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che applica una sanzione amministrativa per le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie si applicano le norme che disciplinano il processo del lavoro [ tra le quali quella che disciplina la competenza per territorio ] è norma di stretta interpretazione e non può essere esteso all’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro per le violazioni degli artt. 20 e 25, D.P.R. n. 1124 del 1965 concernenti le modalità di tenuta dei libri paga e matricola, che deve ritenersi quindi riservata alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ex art. 22, primo comma, legge n. 689 del 1981.
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