14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9050 del 26 agosto 1993
Testo massima n. 1
In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la norma dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. [ secondo cui, «per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente» ] va interpretata estensivamente ed è perciò applicabile a tutte le controversie, fra i contribuenti [ in particolare, datori di lavoro ] e gli enti previdenziali, aventi per oggetto la materia previdenziale od assistenziale ed attinenti all’accertamento non solo degli obblighi ma anche dei diritti dei contribuenti medesimi; con la conseguenza che il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente opera anche riguardo alla controversia [ fra datore di lavoro ed Inps ] avente ad oggetto il rimborso [ in favore del primo ] delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori in cassa integrazione guadagni.
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