14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14863 del 3 agosto 2004
Testo massima n. 1
Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l’indennità di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell’art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro Spa Ferrovie dello Stato e non più dall’Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l’accertamento e l’ammontare dell’indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall’art. 413 c.p.c. e non in base a quello previsto dall’art. 444 primo comma.
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