14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 550 del 21 gennaio 1987
Testo massima n. 1
La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso esercitata dall’Inail [ ex art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ] nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell’infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall’istituto, è disciplinata — non già dal primo comma dell’art. 444 c.p.c. [ che prevede la competenza del giudice che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore ] — ma dal terzo comma della norma cit. [ che contempla invece la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale ], atteso che tale ultimo criterio è dettato per tutte le controversie che attengono all’adempimento [ ovvero alle sanzioni per l’inadempimento ] di qualsiasi obbligo del datore di lavoro nei confronti di enti previdenziali, e non già soltanto per le controversie che riguardino gli obblighi contributivi.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]