14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5477 del 14 marzo 2006
Testo massima n. 1
La pronuncia del giudice di appello che, decidendo nel merito, abbia altresì statuito — anche implicitamente — sulla questione di competenza, va impugnata con il rimedio del regolamento di competenza di cui all’art. 43 del codice di rito tutte le volte in cui la parte si limiti a contestare la sola decisione sulla competenza. L’eventuale ricorso per cassazione [ erroneamente ] proposto può, peraltro, convertirsi in istanza di regolamento purché risulti, in concreto, rispettato il termine di cui all’art. 47 del codice di procedura civile.
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