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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10384 del 22 aprile 2008

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10384 del 22 aprile 2008

Testo massima n. 1

Il tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il principio relativo all’inderogabilità e all’immodificabilità, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione, della competenza funzionale per l’opposizione del giudice che ha emesso il provvedimento non è applicabile nel caso in cui nel giudizio di opposizione sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello cui si riferisce il procedimento monitorio e sia eccepita la litispendenza in relazione a tale domanda. [ Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la decisione della corte di merito che, dichiarata la litispendenza in ordine alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento, preventivamente proposta dinanzi ad altro tribunale e relativa a forniture diverse da quelle cui si riferiva il procedimento monitorio, aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ].

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