14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7871 del 6 aprile 2011
Testo massima n. 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l’estinzione del procedimento per mancata riassunzione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell’opposizione stessa, il diritto dell’ingiunto – che abbia nelle more pagato – a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice investito dell’opposizione all’esecuzione intentata dall’ingiunto stesso per recuperare quanto pagato.
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