14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6410 del 30 giugno 1998
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 645, comma primo c.p.c. l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638 c.p.c., cioè o presso il procuratore del ricorrente o, quando è ammessa la costituzione di persona, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Consegue che la notificazione dell’opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta integra una notificazione nulla — e non inesistente — che può costituire oggetto di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Qualora poi nel precedente grado non sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione, la Corte, nel dichiarare la nullità del giudizio a norma dell’art. 82, comma secondo c.p.c., deve pronunziare l’annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice.
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Testo massima n. 2
Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell’art. 82, comma secondo c.p.c. non esige il rigore formale di una redazione per iscritto, potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su di una determinata istanza senza rilevarne l’avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un’implicita autorizzazione alla parte a stare in giudizio di persona ricavandola dalla circostanza che il giudice di pace non aveva rilevato nulla in ordine alla circostanza che la parte svolgesse attività difensiva senza l’ausilio di un difensore ].
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