17 Mar Articolo 606 Codice di procedura civile — Modo della consegna
Posted at 10:28h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Terzo – Del processo di esecuzione > Titolo III – Dell’esecuzione per consegna o rilascio
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513 ; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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