14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9024 del 30 aprile 2005
Testo massima n. 1
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., attribuisce alla scrittura prova piena, fino a querela di falso, secondo il disposto dell’art. 2702 c.c., in ordine alla provenienza dal sottoscrittore; l’onere del disconoscimento della scrittura privata grava però esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione e non già sul soggetto che contesta l’opponibilità del documento, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che quando il contenuto della scrittura privata inter alios venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]