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Articolo 524 Codice di procedura civile — Pignoramento successivo

Articolo 524 Codice di procedura civile — Pignoramento successivo

L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [ 493 2 ], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l’udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento [ 528 ]. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3130/1987

Nell’espropriazione forzata mobiliare presso il debitore, in caso di pluralità di pignoramenti, se i pignoramenti vengono eseguiti sullo stesso o sugli stessi beni, il processo esecutivo è unico fin dall’origine ed i creditori successivamente pignoranti vi si inseriscono quali interventori tempestivi o tardivi; se, invece, i pignoramenti sono eseguiti anche o soltanto su altri beni, danno origine (per i beni diversi da quelli già pignorati) ciascuno ad un processo esecutivo distinto da quello precedentemente iniziato, in ragione dei distinti beni pignorati. In quest’ultimo caso consegue che ciascun processo esecutivo si svolge separatamente dall’altro senza confusione dei relativi compendi pignoranti e della loro rispettiva destinazione.

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Cass. civ. n. 4713/1983

In tema di espropriazione mobiliare, l’art. 524 c.p.c. è ispirato all’esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora più pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscano sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione — che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d’ufficio — deve provvedere alla loro riunione, revocando l’ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva.

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Cass. civ. n. 1703/1973

Allorquando il giudice dell’esecuzione venga comunque a conoscenza (d’ufficio e su rilievo di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sul medesimo bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi e revocare il provvedimento di assegnazione eventualmente emesso in uno dei procedimenti.

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Cass. civ. n. 548/1973

Le irregolarità verificatesi nel processo esecutivo per non essere stata data notizia, nella ipotesi prevista dal primo capoverso dell’art. 524 c.p.c., del successivo pignoramento al creditore primo pignorante, o per mancato avviso ai creditori iscritti, secondo la prescrizione dell’art. 498, vanno denunziate nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 dello stesso codice. L’inosservanza delle suddette norme incide sulla legittimità della ordinanza di vendita (e solo nel caso che abbia determinato l’assenza dal processo esecutivo di quei creditori qualificati), ma non può considerarsi di ostacolo alla proposizione dell’istanza intesa a provocare quel provvedimento e, quindi, neppure alla produzione dell’effetto impeditivo della perdita di efficacia del pignoramento che a tale istanza la legge riconnette. Peraltro, l’attività di cui al citato art. 524 è demandata al cancelliere, anziché alla parte, e della sua omissione – come di quella dell’avviso prescritto dall’art. 498 – gli unici legittimati a dolersi sono i creditori a favore dei quali quegli atti segnalativi sono predisposti.

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