17 Mar Articolo 528 Codice di procedura civile — Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione [ 541, 542 ], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5798/1979
Dalla norma dell’art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi ancorché siano intervenuti tardivamente hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa.
Cass. civ. n. 747/1974
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata, al creditore intervenuto tardivamente, cioè dopo l’udienza stabilita per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita, è preclusa la possibilità di dedurre l’avvenuto verificarsi di un evento estintivo anteriore alla detta udienza e, conseguentemente, di eccepire l’estinzione del processo; in particolare, nell’ipotesi di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, gli è preclusa la possibilità di eccepire la estinzione del processo esecutivo per non avere il creditore sequestrante-pignorante compiuto l’attività di impulso processuale imposta dall’art. 156 disp. att. c.p.c. nel termine perentorio stabilito nella stessa norma.
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