14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 747 del 15 marzo 1974
Testo massima n. 1
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata, al creditore intervenuto tardivamente, cioè dopo l’udienza stabilita per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita, è preclusa la possibilità di dedurre l’avvenuto verificarsi di un evento estintivo anteriore alla detta udienza e, conseguentemente, di eccepire l’estinzione del processo; in particolare, nell’ipotesi di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, gli è preclusa la possibilità di eccepire la estinzione del processo esecutivo per non avere il creditore sequestrante-pignorante compiuto l’attività di impulso processuale imposta dall’art. 156 disp. att. c.p.c. nel termine perentorio stabilito nella stessa norma.
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