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Articolo 529 Codice di procedura civile — Istanza di assegnazione o di vendita

Articolo 529 Codice di procedura civile — Istanza di assegnazione o di vendita

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni [ 530, 685 ].

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione [ 505 ].

Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [ c.c. 2762, 2766 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1776/1975

Il debitore esecutato ha interesse al regolare svolgimento della esecuzione e, in particolare, alla realizzazione del giusto prezzo del bene pignorato; è pertanto legittimato ad opporsi al provvedimento con il quale il bene staggito sia stato assegnato al creditore senza che sia stato esperito alcun tentativo di vendita, al di fuori delle tassative ipotesi di cui all’art. 529 c.p.c. (titoli di credito, o cose con valore risultante dai listini di borsa o di mercato).

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