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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1776 del 7 maggio 1975

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1776 del 7 maggio 1975

Testo massima n. 1

Il debitore esecutato ha interesse al regolare svolgimento della esecuzione e, in particolare, alla realizzazione del giusto prezzo del bene pignorato; è pertanto legittimato ad opporsi al provvedimento con il quale il bene staggito sia stato assegnato al creditore senza che sia stato esperito alcun tentativo di vendita, al di fuori delle tassative ipotesi di cui all’art. 529 c.p.c. [ titoli di credito, o cose con valore risultante dai listini di borsa o di mercato ].

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