Art. 522 – Codice di procedura civile – Compenso del custode

Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina [65].

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente [66 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24959/2011

L'ambito applicativo dell'art. 522, secondo comma, c.p.c. - operante anche in tema di sequestro giudiziario - che, attraverso il rinvio all'art. 521 c.p.c., esclude il diritto al compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode del bene sequestrato una delle parti sostanziali del giudizio, non può estendersi al di là del suo significato letterale, onde la norma non è riferibile all'attività svolta dal curatore fallimentare, il quale sia stato nominato custode dal giudice del sequestro, trattandosi di attività che, non essendo riconducibile all'ambito delle funzioni spettanti al medesimo quale amministratore del patrimonio del creditore sequestrante, va remunerata separatamente.

Cass. civ. n. 2875/2003

In tema di esecuzione mobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati (art. 522, c.p.c.) l'indennità a questi spettante per l'attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che il terzo intervenuto nell'esecuzione fosse obbligato a corrispondere il compenso al custode, in quanto non aveva compiuto atti del procedimento, ma si era limitato a prospettare l'opportunità della sostituzione del custode inizialmente designato).

Cass. civ. n. 4870/1997

Al custode nominato direttamente dal giudice che dispone il sequestro non è applicabile l'art. 522 c.p.c. per la parte in cui stabilisce che il terzo che è stato nominato custode dall'ufficiale giudiziario non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Cass. civ. n. 1187/1974

Le spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario ed il compenso al custode rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo – che, a norma dell'art. 90 c.p.c., devono essere anticipate dalla parte a carico della quale sono poste dalla legge o dal giudice – in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della giustizia e di quello comune delle parti. Circa l'onere di anticipazione delle relative spese, l'art. 53 disp. att. c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di designare la parte che deve corrispondere il compenso spettante al custode. Trattandosi, quindi, di atto necessario rispetto al quale è il giudice che indica quale delle parti devono anticipare le relative spese, non ha alcuna rilevanza se l'iniziativa della nomina del custode provenga, attraverso la proposizione dell'istanza di sequestro giudiziario, da una parte oppure dall'altra. Il custode di cose sottoposte a sequestro giudiziario ha un diritto proprio al compenso nei confronti dell'una o dell'altra parte, o di entrambe, secondo le indicazioni del giudice, diritto che non dipende dal regolamento delle spese del giudizio. Rispetto all'ausiliario del giudice (nella specie, custode di cose sottoposte a sequestro giudiziario) la parte non può invocare la superfluità della spesa per l'opera da lui prestata, ma potrà solo opporla all'altra parte, qualora questa abbia provocato la relativa nomina. Al custode di cose sottoposte a sequestro giudiziario, nominato direttamente dal giudice che dispone il sequestro, non è applicabile l'art. 522 c.p.c. per la parte in cui stabilisce che il terzo che è stato nominato custode dall'ufficiale giudiziario non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.