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Articolo 522 Codice di procedura civile — Compenso del custode

Articolo 522 Codice di procedura civile — Compenso del custode

Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina [ 65 ].

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente [ 66 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24959/2011

L’ambito applicativo dell’art. 522, secondo comma, c.p.c. – operante anche in tema di sequestro giudiziario – che, attraverso il rinvio all’art. 521 c.p.c., esclude il diritto al compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode del bene sequestrato una delle parti sostanziali del giudizio, non può estendersi al di là del suo significato letterale, onde la norma non è riferibile all’attività svolta dal curatore fallimentare, il quale sia stato nominato custode dal giudice del sequestro, trattandosi di attività che, non essendo riconducibile all’ambito delle funzioni spettanti al medesimo quale amministratore del patrimonio del creditore sequestrante, va remunerata separatamente.

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Cass. civ. n. 2875/2003

In tema di esecuzione mobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati (art. 522, c.p.c.) l’indennità a questi spettante per l’attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell’esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che il terzo intervenuto nell’esecuzione fosse obbligato a corrispondere il compenso al custode, in quanto non aveva compiuto atti del procedimento, ma si era limitato a prospettare l’opportunità della sostituzione del custode inizialmente designato).

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Cass. civ. n. 4870/1997

Al custode nominato direttamente dal giudice che dispone il sequestro non è applicabile l’art. 522 c.p.c. per la parte in cui stabilisce che il terzo che è stato nominato custode dall’ufficiale giudiziario non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

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