14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24959 del 25 novembre 2011
Testo massima n. 1
L’ambito applicativo dell’art. 522, secondo comma, c.p.c. – operante anche in tema di sequestro giudiziario – che, attraverso il rinvio all’art. 521 c.p.c., esclude il diritto al compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode del bene sequestrato una delle parti sostanziali del giudizio, non può estendersi al di là del suo significato letterale, onde la norma non è riferibile all’attività svolta dal curatore fallimentare, il quale sia stato nominato custode dal giudice del sequestro, trattandosi di attività che, non essendo riconducibile all’ambito delle funzioni spettanti al medesimo quale amministratore del patrimonio del creditore sequestrante, va remunerata separatamente.
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