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Art. 1518 — Normale determinazione del risarcimento

Art. 1518 — Normale determinazione del risarcimento

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento [ 1223 ] è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 34472/2007

Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare.

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Cass. civ. n. 15009/2000

In caso di inadempimento dell’acquirente, in danno da mancato guadagno dell’alienante, esercente professionalmente la vendita di beni mobili, non va escluso a priori e può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente dalla prova che le merci siano rimaste invendute, dovendosi considerare che l’impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione e i rifornimenti, e che tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto.

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Cass. civ. n. 2386/1998

Il risarcimento del danno in tema di compravendita è disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c., dalla norma (dall’evidente carattere eccezionale) di cui all’art. 1518 c.c., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l’ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilità di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte).

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Cass. civ. n. 3614/1994

L’art. 1518 c.c. contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a, norma dell’art. 1515 comma terzo c.c., dispensando la parte adempiente dall’onere della prova del pregiudizio subito. Detta norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex art. 1223 c.c., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell’elenco di quelle indicate dall’art. 1515 comma terzo al quale l’art. 1518 rinvia.

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Cass. civ. n. 6427/1981

Il danno per inadempimento dell’acquirente nei contratti di fornitura di merci genericamente determinate, consistente nel mancato guadagno dell’impresa fornitrice, è presunto e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto, indipendentemente dalla prova che le merci stesse siano rimaste invendute dovendosi considerare che l’impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione o i rifornimenti, e tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto.

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Cass. civ. n. 3280/1981

Il danno derivato dall’inadempimento di un contratto di compravendita di cose mobili aventi un prezzo corrente ben può risultare superiore alla differenza fra il prezzo pattuito e quello realizzato attraverso la vendita a terzi delle medesime cose o di altre dello stesso genere, specialmente nel caso di contratti di fornitura di materiali genericamente determinati, il cui inadempimento, ex parte emptoris, può rilevare anche sotto il profilo dell’assetto organizzativo che l’impresa fornitrice ha dovuto darsi per far fronte alle proprie obbligazioni. Tale danno ulteriore, per la sostanziale impossibilità di essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente, ex art. 1263 c.c.

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Cass. civ. n. 1757/1970

Non costituisce condizione meramente potestativa la clausola secondo la quale l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo è subordinata al gradimento, per l’alienante o per il debitore, di cose o persone cui il contratto si riferisce, sempre quando quest’ultimo abbia un apprezzabile interesse a riservarsi la scelta relativa. E’ pertanto efficace la dichiarazione del locatore di consentire la sublocazione soltanto a persona a lui ben vista. E poiché con tale clausola non viene indicato un requisito obiettivamente accertabile, l’apprezzamento del locatore si sottrae a qualsiasi sindacato da parte del giudice.

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