14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3614 del 16 aprile 1994
Testo massima n. 1
L’art. 1518 c.c. contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a, norma dell’art. 1515 comma terzo c.c., dispensando la parte adempiente dall’onere della prova del pregiudizio subito. Detta norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex art. 1223 c.c., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell’elenco di quelle indicate dall’art. 1515 comma terzo al quale l’art. 1518 rinvia.
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