14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15009 del 21 novembre 2000
Testo massima n. 1
In caso di inadempimento dell’acquirente, in danno da mancato guadagno dell’alienante, esercente professionalmente la vendita di beni mobili, non va escluso a priori e può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente dalla prova che le merci siano rimaste invendute, dovendosi considerare che l’impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione e i rifornimenti, e che tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]