14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2386 del 4 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il risarcimento del danno in tema di compravendita è disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c., dalla norma [ dall’evidente carattere eccezionale ] di cui all’art. 1518 c.c., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l’ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto [ con relativa possibilità di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte ].
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Testo massima n. 2
In tema di risoluzione contrattuale, la variazione in aumento del cosiddetto «prelievo comunitario» [ sorta di dazio doganale sulle importazioni in vigore nei paesi della CEE, imposto, nella specie, in relazione ad una compravendita di olio di oliva proveniente dalla Grecia ] rientra nella normale alea contrattuale, e non costituisce, pertanto, causa legittima di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
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