14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2199 del 3 aprile 1980
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il mandatario, anche quando si serva di altri per l’espletamento dell’incarico ricevuto, conserva la sua qualità, né essa viene acquistata dai suoi incaricati, in quanto continuano a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, il quale è liberato, pertanto, da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato.
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