14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15412 del 28 giugno 2010
Testo massima n. 1
In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito intuitu
personae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, a meno ché tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un’esplicita autorizzazione da parte di quest’ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell’art. 1717 c.c., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato
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