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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9946 del 29 aprile 2009

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9946 del 29 aprile 2009

Testo massima n. 1

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, la questione della non configurabilità di un rapporto giuridico e di un diritto soggettivo, nemmeno in astratto, non accordando l’ordinamento giuridico alcuna tutela, attiene al merito della domanda e non alla giurisdizione.

Testo massima n. 2

L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.

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