Art. 2036 – Codice civile – Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [1147] del titolo o delle garanzie del credito [1189].
Chi ha ricevuto l'indebito [1189 comma 2] è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [1148, 2033].
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore [1203 n. 5].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29528/2022
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell'altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell'obbligazione in presenza delle condizioni di cui all'art. 2036, comma 3, c.c..
Cass. civ. n. 8101/2020
L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.
Cass. civ. n. 20143/2010
In tema d'interposizione nel rapporto di lavoro, il pagamento dei contributi da parte dell'intermediario (datore di lavoro apparente) non ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo cui è tenuto esclusivamente il datore di lavoro effettivo. (Cassa con rinvio, App. Trento, 23/12/2005).
Cass. civ. n. 17223/2010
In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, qualora i contributi previdenziali siano stati versati da soci di una società cooperativa che si sia fittiziamente interposta nel rapporto di lavoro subordinato in realtà svolto alle dipendenze d'altro soggetto, il versamento eseguito non estingue l'obbligo contributivo dell'effettivo datore di lavoro che non può invocare ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. l'adempimento dell'obbligo del terzo mentre i lavoratori (soci della cooperativa) hanno diritto alla ripetizione di quanto ad essi indebitamente ritenuto. (Rigetta, App. Torino, 16/11/2006).
Cass. civ. n. 19703/2009
L'estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l' "accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del "solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell"'accipiens" né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 195/1995
Non sussiste ipotesi di indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, nel caso in cui il compratore abbia pagato l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim), dovuta dal venditore, sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In siffatta ipotesi si ha soltanto surrogazione del solvens nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, c.c. ed il debito di restituzione resta debito di valuta essendo esso costituito da una somma di danaro sin dalla origine del rapporto.
Cass. civ. n. 2611/1971
Ricorre l'ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile.