10 Gen Art. 2035 — Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8169/2018
Ai fini dell’applicabilità della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per l’ottenimento di un posto di lavoro (nella specie, presso un istituto bancario), a prescindere dall’esito della trattativa immorale, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contraria a norme imperative, è da ritenere anche contraria al buon costume.
Cass. civ. n. 25631/2017
La nozione di prestazione non ripetibile di cui all’art. 2035 c.c., non si identifica con un dato materiale, qual è la ripetibilità in concreto della prestazione, bensì con un dato giuridico, nel senso che la prestazione fornita non può formare oggetto di obbligazione restitutoria, in favore di chi sia stato partecipe del negozio immorale, in quanto fondata su un contratto illecito, non corrispondente, di conseguenza, ad un interesse giuridicamente tutelabile del creditore.
Cass. civ. n. 8722/1998
Il contratto stipulato dal privato con la P.A., ma nullo per difetto di forma scritta, non può essere considerato contrario al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c. Ne consegue che il privato, il quale abbia effettivamente eseguito la propria prestazione, può utilmente agire nei confronti della P.A. con l’azione di indebito arricchimento.
Cass. civ. n. 11973/1995
Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative configura un’ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell’art. 2033 c.c. (diversamente dalla nullità per contrarietà al buon costume) la ripetibilità di quanto sia stato pagato.
Cass. civ. n. 4414/1981
L’accertamento che un contratto sia contrario a norme imperative e quindi nullo per tale ragione (art. 1343 c.c.) non impedisce una autonoma valutazione dell’atto dal punto di vista della Sua eventuale immoralità al fine di negare l’azione di ripetizione (art. 2035 c.c.). La nozione dei negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento ed in dato ambiente. Pertanto, poiché la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio è stato compiuto, deve escludersi che sia contrario al buon costume un contratto diretto a violare norme imperative ma non più sanzionate penalmente al momento della conclusione del contratto, in quanto lo stesso legislatore, escludendo la rilevanza penale di tali fatti, quanto meno pro tempore, attenua la valutazione negativa dei fatti stessi anche sotto il profilo etico e sociale.
Cass. civ. n. 1035/1977
Sono irripetibili, a norma dell’art. 2035 c.c., i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative. (Nella specie è stato ritenuto contrario a norme imperative l’accordo con il quale si era pattuito che il preponente avrebbe omesso di iscrivere l’agente all’Enasarco e. gli avrebbe corrisposto direttamente le somme che avrebbe dovuto versare a titolo di contributi al fondo di previdenza, in deroga alla disciplina previdenziale del settore).
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