14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11973 del 18 novembre 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative configura un’ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell’art. 2033 c.c. [ diversamente dalla nullità per contrarietà al buon costume ] la ripetibilità di quanto sia stato pagato.
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