14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4414 del 17 luglio 1981
Testo massima n. 1
L’accertamento che un contratto sia contrario a norme imperative e quindi nullo per tale ragione [ art. 1343 c.c. ] non impedisce una autonoma valutazione dell’atto dal punto di vista della Sua eventuale immoralità al fine di negare l’azione di ripetizione [ art. 2035 c.c. ].
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Testo massima n. 2
La determinazione dell’effettiva volontà delle parti contraenti costituisce accertamento riservato al giudice del merito che è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione e da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Pertanto, qualora il depositante di titoli azionari presso una banca ceda tali titoli ad altro soggetto [ nella specie: banca straniera ], che lasci in deposito i titoli presso la banca depositaria, amministrandoli in nome proprio anche se nell’interesse del primo depositante, correttamente il giudice del merito, sulla base dei due distinti contratti esistenti fra le parti [ deposito e cessione fiduciaria ], esclude che la banca depositaria, anche se consapevole delle finalità illecite perseguite dalle parti della cessione fiduciaria [ nella specie, esportazione di capitali all’estero in violazione delle leggi italiane ], sia partecipe dell’illecito.
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