10 Gen Art. 1203 — Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
- 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
- 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato [ 2866 ];
- 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo [ 754, 1292, 1299, 1949, 1950 ];
- 4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari [ 490 n. 2 ];
- 5) negli altri casi stabiliti dalla legge [ 756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866, 2869, 2871 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 28061/2013
Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, cod. civ., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'”accipiens”, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione.
Cass. civ. n. 7978/2011
In tema di effetti del concordato preventivo, alla realizzazione dell’oggetto di una garanzia reale – nella specie, la vendita, successiva all’ammissione alla procedura, dei titoli costituiti in pegno da un terzo a garanzia delle obbligazioni del debitore – non si applica il principio, dettato per il solo fallimento dall’art. 61 legge fall., per cui il creditore di più coobbligati in solido concorre nella procedura di quelli che sono falliti per l’intero sino al totale pagamento del proprio credito; la doverosa detrazione di quanto incassato per effetto della predetta escussione, infatti, da un lato, è la conseguenza della diversa forma di tutela assicurata, in generale, al creditore garantito su un bene specifico, come quello del terzo datore di pegno, che, a sua volta, fruisce della surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c., ma che resta un soggetto “stricto jure” non debitore, e, dunque, non parificabile al coobbligato solidale, e, dall’altro, riflette l’art. 61 legge fall., che riproduce nelle procedure concorsuali e senza suscettibilità di applicazione estensiva o analogica, anche per la disciplina del regresso, il principio generale sulla obbligazione solidale passiva di cui all’art. 1299 c.c., secondo cui il regresso compete esclusivamente a chi è tenuto al pagamento con altri, come il coobbligato solidale, e come tale fruisce della surrogazione.
Cass. civ. n. 5141/2011
In tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (per la disciplina regolata dalla legge n. 95 del 1979), l’ammissione al passivo in prededuzione del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, ai sensi dell’equiparazione ai debiti d’impresa così disposta dall’art. 4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella legge 544 del 1981), non costituisce titolo preferenziale, in favore di tale creditore, rispetto al credito del Fondo di Garanzia, gestito dall’INPS, e derivante dalla surroga dell’ente previdenziale nel credito pagato ad altri dipendenti – secondo la previsione e con decorrenza dall’entrata in vigore dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 – in quanto la norma istitutiva della surroga in questione, benché disponga testualmente l’attribuzione al predetto Fondo del “privilegio” ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. spettante al lavoratore surrogato sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all’intera posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando l’automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell’art. 1203, n. 5, c.c., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa; con la conseguenza che il Fondo di Garanzia che abbia anticipato il T.F.R. ad altri dipendenti ha diritto ad essere pagato in prededuzione se (come nel caso di specie) tale è la collocazione che, nell’ambito della procedura, spetta al credito dei lavoratori soddisfatti.
Cass. civ. n. 2060/2010
La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del debitore.
Cass. civ. n. 27827/2009
La surrogazione legale nei confronti dell’INAIL, prevista in favore del datore di lavoro per le prestazioni erogate in favore del lavoratore infortunato (nella specie, indennità per inabilità temporanea) presuppone, alternativamente, che il datore di lavoro ne sia stato richiesto dall’Istituto ovvero ne sia obbligato da disposizione del contratto collettivo e, in questa seconda ipotesi, egli può esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dell’Istituto per le prestazioni anticipate a condizione che alleghi e provi, in giudizio, la fonte contrattuale del relativo obbligo. (Principio affermato in controversia in cui la fonte negoziale dell’obbligo di anticipazione a carico del datore risiedeva nell’art. 11 del CCNL per i lavoratori elettrici del 21 febbraio 1989).
Cass. civ. n. 17497/2008
La surrogazione contemplata dal combinato disposto degli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, c.c., postulando un indagine sull’elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà del
solvens di pagare un debito altrui, comporta l’emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo e diverso, rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art. 1203, n. 3, con conseguente inammissibilità dell’introduzione di tale nuovo tema per la prima volta nel giudizio di cassazione, ove in precedenza sia stata invocata soltanto l’applicazione di quest’ultima disposizione.
Cass. civ. n. 6885/2008
La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l’adempimento dell’obbligazione altrui l’elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto. È pertanto inammissibile l’intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo.
Cass. civ. n. 1997/1995
… La disposizione di cui all’art. 1203 c.c., in base alla quale la surrogazione legale ha luogo di diritto, va intesa nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto.
Cass. civ. n. 12014/1991
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, il «regresso» dell’impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 19 primo comma lett. a) e b) della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell’indennizzo pagato, come previsto dall’art. 29 primo comma della legge stessa, è riconducibile nell’ambito della surrogazione legale di cui all’art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equità ai sensi dell’art. 113 secondo comma c.p.c., abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui è soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilità di una violazione dei principi regolatori della materia (denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.).
Cass. civ. n. 471/1982
La surrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 1, c.c., in favore di chi, essendo creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito, opera, come ogni altra surrogazione «di diritto», a prescindere dalla volontà del creditore soddisfatto. Detta surrogazione, pertanto, la quale è applicabile – salve specifiche ed espresse incompatibilità – anche con riguardo al debito d’imposta, si verifica pure nel caso di pagamento a mani di soggetto diverso dal titolare del credito, ma abilitato a riscuoterlo (nella specie, esattore).
Cass. civ. n. 6240/1981
A differenza della surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) e di quella per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), la surrogazione legale (art. 1203, n. 3 c.c.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa.
Cass. civ. n. 2438/1976
Nel giudizio in cui si debba accertare la surrogazione legale a vantaggio del creditore di un imprenditore ammesso al concordato preventivo, che abbia soddisfatto un altro creditore privilegiato (art. 1203, n. 1, c.c.), il debitore è parte necessaria, insieme al liquidatore.
Cass. civ. n. 1744/1972
La surrogazione legale, nell’ipotesi prevista dall’art. 1203, n. 3 c.c. opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa.
Cass. civ. n. 1952/1971
La surrogazione legale nel pagamento, di cui all’art. 1203, n. 3 c.c., è subordinata alla duplice condizione dell’esistenza dell’obbligo giuridico del solvens di pagare un debito per un altro soggetto e della ricorrenza di un rapporto che attribuisca al primo un diritto di regresso verso il secondo. Pertanto nel caso di fatto illecito addebitabile a più persone, il coobbligato escusso dal danneggiato ha diritto di regresso verso gli altri coobbligati nei limiti della misura determinata dalla rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate ed è surrogato nei confronti dei medesimi nei diritti del creditore.
Cass. civ. n. 731/1970
La surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c. ha per presupposto che vi sia stato un pagamento da parte di un terzo non obbligato che subentra al posto dell’originario debitore. L’avvenuto adempimento dell’obbligazione altrui costituisce, quindi, l’elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto.
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