Art. 1796 – Codice civile – Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo XII - Del deposito > Sezione III - Del deposito nei magazzini generali
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [68 l. camb.; 60 l. ass.; 53 l.f.].
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza [1515; 83 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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