14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29009 del 4 luglio 2014
Testo massima n. 1
Il delitto previsto dall’art. 513 bis c.p. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali [ quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc. ] realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l’altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell’attività concorrenziale, ferma restando l’eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.
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