14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6885 del 14 marzo 2008
Testo massima n. 1
L’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall’art. 306 c.p.c., richiamato dall’art. 629 c.p.c., solo con l’ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l’adempimento dell’obbligazione altrui l’elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto. È pertanto inammissibile l’intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]